L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nel Documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2022, ha definito le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

Diverse sono le novità, finalizzate soprattutto a tutelare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché contrastare il lavoro irregolare.

In particolare, viene posta attenzione a quei fenomeni lesivi della tutela dei lavoratori, tra cui:

  • lavoro sommerso e caporalato;
  • illecite esternalizzazioni;
  • interposizioni di manodopera;
  • casi di illegittima fruizione di prestazioni previdenziali basati sull’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi.

Oltre a quanto sopra evidenziato, la lente d’ingrandimento viene utilizzata anche per la verifica del corretto svolgimento di tirocini e l’impiego delle risorse stanziate a livello centrale per far fronte agli effetti negativi della pandemia (utilizzo cassa integrazione).

Importante rilievo viene, inoltre, attribuito alla verifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In materia di sicurezza sul lavoro, infatti, gli Ispettori procederanno con il controllo della presenza in azienda del DVR, in assenza del quale può essere disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008).

Nel caso in cui venisse rilevata l’impossibilità di pronta esibizione del documento, in quanto conservato in altro luogo aziendale, è concesso al datore di lavoro un termine, fissato nelle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello dell’ispezione, entro cui mostrare il documento agli ispettori per evitare la sospensione. Tale ipotesi configura in ogni caso un illecito amministrativo.

Una volta adottato il provvedimento di sospensione, lo stesso potrà essere revocato unicamente in caso di accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro mediante la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi poi consegnato all’Ispettorato Territoriale competente. La revoca del provvedimento prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

Le altre cause di sospensione dell’attività imprenditoriale a causa del configurarsi di gravi carenze/violazioni in materia di salute e sicurezza sono:

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
    • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
    • mancata formazione ed addestramento;
    • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
    • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
    • mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
    • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
    • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
    • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

In ultimo, ma non per importanza, si ricorda che la sospensione è prevista anche in caso di occupazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 10% (in precedenza il limite era fissato nel 20%).