Lo scorso 16 marzo, con Circolare n. 0018677, Agea ha regolamentato le “DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2021”.

Con tale disposizione sono state introdotte alcune novità di carattere operativo, i cui risvolti modificano alcuni passaggi tecnici con riflessi sulla validità dei trasferimenti stessi.

Ricordiamo che l’art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente ad un “agricoltore in attività”, tranne il caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli. Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli; eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto. Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente.  Nel caso di presenza di un debito, per evitare il rigetto della domanda, entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

  • il cedente estingue il debito;
  • si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l’importo del debito.

Infine, la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l’anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest’ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento.

La Circolare Agea ribadisce che Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l’anno di campagna; successivamente a tale scadenza non è possibile presentare domande di trasferimento titoli.