Con la recente risoluzione n. 6 del 10/2/2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi a mezzo dei registratori di cassa, che sono pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non documentato, con un minimo di € 500, e la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di reiterazione della violazione.

Ricordiamo che per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000, l’obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2019 – per gli altri soggetti invece, il 1° gennaio 2020 e che il termine per l’invio dei corrispettivi è fissato in 12 giorni.

Con la risoluzione citata, l’Agenzia delle Entrate riconosce la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi del secondo semestre 2019 avvenga entro il 30.4.2020 (che è anche la data di scadenza per la presentazione del modello IVA 2020, relativo al 2019).

Con riferimento al secondo semestre 2019 (cioè il primo semestre di vigenza dell’obbligo per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000) ed ai soggetti privi di un Registratore Telematico in servizio, l’Agenzia ribadisce che:

  • fermo restando l’obbligo di certificare i corrispettivi con i vecchi registratori di cassa già in uso o con la ricevuta fiscale, ed il rispetto dei termini per la liquidazione periodica dell’IVA, l’invio dei dati poteva essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite i servizi on line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • sono esclusi dall’invio telematico dei corrispettivi i soggetti che hanno scelto di certificare le operazioni con fattura;

ed aggiunge inoltre che, qualora “l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo … la violazione … può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del 30 aprile 2020….”

In pratica, le sanzioni vanno applicate solo in caso di trasmissione dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 dopo il 30 aprile 2020 o in caso di mancata trasmissione.