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SPECIFICHE – ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO DI CUI AI PUNTI A E B

Per gli “elementi lineari” è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del D.lgs 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc. …), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. Ulteriori specifiche degli elementi caratteristici del paesaggio si possono trovare nell’allegato A della DGR 335/2023.