Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito una serie di utili chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica – che, ricordiamo, decorre dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari e degli agricoltori in regime di esonero IVA.
Autofatture per omaggi: vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio.
Autofatture per passaggi interni (es.: da azienda agricola ad agriturismo): vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio SdI.
Fatture emesse per conto terzi: In caso di fattura emessa dall’acquirente per conto del cedente (ad esempio, cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti) il Sistema di Interscambio consegna la fattura all’indirizzo telematico del socio conferente, ad eccezione del caso in cui la cooperativa abbia utilizzato il servizio di registrazione presente sul sito Internet dell’Agenzia (Fatture e Corrispettivi).
Fattura 2018 ricevuta nel 2019: L’obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall’1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura. Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall’acquirente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. Tuttavia, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.
Fattura emessa in modalità cartacea: Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall’1.1.2019 da parte del venditore determina l’impossibilità per l’acquirente, di detrarre l’IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. L’acquirente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l’emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l’operazione, con l’emissione di un’autofattura.
Fattura cartacea e detrazione IVA: L’acquirente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrae la relativa IVA, non è soggetto a sanzione se, entro il termine di liquidazione:
- riceve la fattura in formato elettronico;
- provvede allo storno della registrazione precedente e all’annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti.
Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite SdI successivamente alla liquidazione periodica nella quale è stata detratta, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, per documento “irregolare”.
Fattura differita: rimane la possibilità di emetterle, purché in formato elettronico.
Fattura a condomini: Il condominio, in quanto non titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto l’azienda che emette una fattura elettronica nei confronti dello stesso deve:
- indicare il codice fiscale del condominio;
- riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”;
- inviare la fattura tramite SdI;
- consegnare al condominio, in formato analogico o elettronico, una copia della fattura elettronica trasmessa, nella quale va evidenziato che:
- trattasi di “copia”;
- il documento fiscalmente valido è (esclusivamente) quello disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura a soggetti privati/contribuenti minimi/forfetari: Qualora la fattura elettronica sia emessa a soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfettari, si deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico. A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC per ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura emessa a Partita IVA inesistente/cessata: Qualora la fattura elettronica sia emessa:
- con l’indicazione della partita IVA / codice fiscale inesistente per l’Anagrafe tributaria, il SdI scarta la fattura;
- con l’indicazione di una partita IVA cessata ovvero del codice fiscale di un deceduto, la fattura è considerata emessa e non è scartata dall’SdI.
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli successivi al fine di verificare la veridicità dell’operazione.
Fattura per merce non ricevuta: Qualora un soggetto riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (a mezzo mail, telefono, ecc.). Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite l’SdI.