È Stato pubblicato il nuovo decreto Covid del 17 marzo 2022 su riaperture e green pass con le regole dal 1° aprile.

Si tratta di un decreto legge, non di un Dpcm, che stabilisce cosa succede dopo la fine dello stato di emergenza prevista il 31 marzo. Dopo una serie di riunioni e incontri, il governo Draghi ha approvato il testo la settimana scorsa con qualche limatura rispetto alla bozza. In attesa di avere il testo ufficiale, informiamo delle principali novità annunciate che riguarderanno in particolare le imprese con agriturismo e quelle con lavoratori.

Lavoratori

Dal 1° aprile fino alla fine del mese, tutti i lavoratori potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, inclusi gli over 50. Questi ultimi, infatti, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato ma potranno utilizzare quello base.

Dal 1° maggio sarà eliminato completamente l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori nelle professioni sanitarie, quelli negli ospedali e nelle RSA, che avranno fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro.

Agriturismi e punti vendita

È dal 1° aprile che verrà meno l’obbligo di green pass (base e rafforzato) per l’accesso alle seguenti attività:

  • consumo di cibo e bevande all’aperto;
  • attività sportive outdoor;
  • punti, vendita, negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • alloggio in strutture ricettive (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
  • trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram).

La certificazione verde “rafforzata” continuerà ad essere indispensabile, fino al 30 aprile, per l’accesso alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione al chiuso (esclusi quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti alloggiati);
  • convegni e congressi;
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.