Ismea, in considerazione dell’intensificarsi delle calamità naturali e delle epizoozie e fitopatie che negli ultimi anni hanno causato gravi danni economici al settore agricolo, ha adottato un provvedimento di revisione dei criteri che regolano la sospensione/rinvio delle rate di mutuo per le imprese agricole in difficoltà.

Al rinvio delle rate si potrà accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
  2. eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
  3. gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
  4. usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

Si segnala, inoltre, che allo strumento potranno accedere anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per calamità/epizozie/fitopatie o provvedimenti giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali). Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata.

L’impresa potrà scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del piano di ammortamento:

  1. rinvio e rimodulazione;
  2. rinvio e allungamento;
  3. rinvio ed estensione;
  4. rinvio e traslazione.

Unitamente alle misure sopra descritte, potrà essere concesso:

  • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa;
  • lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale

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