SFALCI E POTATURE RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI

L’interpello del Veneto e i dubbi del MASE da chiarire in sede UE

Lo scorso 2 aprile il Viceministro MASE, Vannia Gava, a seguito di un interpello chiesto dalla Regione Veneto sul tema in oggetto e della relativa risposta fornita dallo stesso Dicastero che ha destato diverse preoccupazioni tra gli operatori, ha convocato una riunione con le principali associazioni imprenditoriali interessate.

Con l’istanza di interpello relativa ai residui della manutenzione del verde pubblico dei Comuni, la Regione Veneto aveva richiesto, in particolare, alcuni chiarimenti volti a fugare ogni dubbio circa l’applicabilitĂ  dell’esclusione dal concetto di “Rifiuto” di cui all’articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006 (materie fecali, paglia o altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, gli sfalci e potature effettuati ambito buone pratiche colturali). Con l’interpello veniva chiesto, inoltre, se fossero applicabili agli scarti della manutenzione del verde pubblico le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D. Lgs.  n. 152 del 2006.L

Per quanto riguarda in particolare i primi due quesiti, il Ministero nella sua risposta ha richiamato la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 con la quale aveva già chiarito che i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono esclusi dal regime di deroga previsto all’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli stessi sono qualificabili come rifiuti.

Per quanto riguarda invece le disposizioni inerenti la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, la disciplina comunitaria, come recepita nell’ordinamento nazionale, consente tale possibilità̀, ponendo in carico al produttore, mediante l’onere di dimostrare la sussistenza ed il rispetto contemporaneo di tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006. D’altra parte, il Ministero, nella risposta all’interpello, ha sottolineato come tale possibilità possa essere esercitata solo nel caso l’attività sia collegata ad un processo produttivo, mettendo in dubbio tale condizione per l’attività di manutenzione del verde.

Proprio quest’ultima posizione assunta dal Ministero ha sollevato perplessità da parte degli operatori, motivo per cui il Ministero ha ritenuto riaffrontare il tema per valutare in modo più approfondito la questione.

A tal fine, il Viceministro ha informato che, nel mese di febbraio, il Dicastero ha formulato specifico interpello alla Commissione europea, per chiedere chiarimenti rispetto a questi temi e in particolare:

  • se nel concetto di processo produttivo possa essere ricompresa la manutenzione e la fornitura di servizi;
  • se i materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano possano essere trattati come sottoprodotti nel caso che l’azienda dimostri le condizioni previste dal 184-bis Dlgs 152/2006 o se addirittura possano rientrare nell’esclusione prevista dall’articolo 185 Dlgs 152/2006;
  • quali garanzie di tracciabilitĂ  si rendono necessarie.

Non appena riceverĂ  le opportune risposte, il Ministero ha reso noto che opererĂ  tutti gli aggiustamenti normativi e interpretativi utili a chiarire definitivamente il quadro gestionale di tali materiali.

A livello generale, come Confagricoltura, abbiamo sottolineato che serve chiarezza per fornire agli operatori indicazioni precise e per fare in modo che ci sia uniformità anche nei controlli sul territorio, fermo restando che, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sui rifiuti, debba essere l’operatore a valutare, in base al destino degli sfalci e potature, se classificarli rifiuti.

In ogni caso, abbiamo espresso l’auspicio che i residui della manutenzione del verde, con particolare riferimento alle potature, possano essere identificati come sottoprodotti nel caso ricorrano tutte le condizioni del 184-bis Dlgs 152/2006, in particolare:

  1. sostanze originate da un processo produttivo (anche dalla manutenzione del verde), di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la loro produzione;
  2. utilizzo certo delle sostanze, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, da parte del produttore o di terzi;
  3. le sostanze possono essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo delle sostanze soddisfa i requisiti di protezione della salute e dell’ambiente e non ha impatti negativi su questi.
    

L’importante, a prescindere dalla classificazione, è che venga sempre garantita la tracciabilitĂ  delle filiere sia dei sottoprodotti che dei rifiuti.

Il Ministero, oltre a informare circa il sopra richiamato interpello presso le istituzioni comunitarie, ha sottolineato come a livello politico, anche nel rispetto della strategia nazionale sull’economia circolare, sia fondamentale percorrere tutte le strade di recupero senza che una sia privilegiata rispetto all’altra, aprendo alla possibilitĂ  di individuare soluzioni per risolvere le criticitĂ  evidenziate. Chiaramente, tutti gli interventi dovranno muoversi all’interno del quadro normativo europeo per evitare nuove procedure di infrazione.