La possibilità della detrazione del 110% anche ai fabbricati rurali è stata confermata dal Decreto “Requisiti” (Decreto 6 agosto 2020).

Si ricorda che ai fini fiscali hanno il carattere di “ruralità” gli immobili abitativi che possiedono alcuni requisiti soggettivi e oggettivi, elencati all’art. 9 del D. L. 557/1993:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

  • dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola;
  • dall’affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
  • dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) o da coadiuvanti iscritti a fini previdenziali;
  • da titolari di pensione a seguito di attività svolta in agricoltura;
  • da uno dei soci o amministratori delle società agricole con la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati;

c) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricola.

I fabbricati abitativi rurali sono iscritti nelle categorie catastali ordinarie (“A/2” o “A/3” ecc.) con annotazione in calce della ruralità.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/2020, Risposta ad Interpello n. 538/2020) ha precisato che sono ammesse alla detrazione del 110% le spese sostenute per interventi su immobili che, solo al termine degli stessi, saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione del fabbricato.

I fabbricati collabenti, iscritti nella categoria catastale “F/2”, sono privi di rendita catastale; sono costruzioni con un notevole livello di degrado (fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, in rovina). Per la detrazione 110%, sono agevolate le spese per interventi su edifici “F/2”, purché al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali). L’Agenzia delle Entrate (Risposta ad Interpello n. 326/2020) ha confermato la possibilità di utilizzare la detrazione del 110% per le spese sostenute per gli interventi realizzati su unità collabenti.

Pur essendo possibile usufruire della detrazione del 110% anche per i collabenti, l’impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, deve essere presente nell’edificio (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 21/2021); nel caso invece di installazione ex novo, il contribuente non si può accedere alla detrazione sul risparmio energetico.

Riassumendo: se l’immobile è censito in categoria catastale “F/2” non è necessaria la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante ma è comunque necessario provvedere alla sostituzione di quello esistente; per unità immobiliari censite in altra categoria è necessario che l’impianto non sia solo presente ma anche funzionante.