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PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI REGIONALI E LE MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURALI

Con la Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”», il legislatore regionale ha ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, modificandone il titolo in “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, aggiornando le tipologie e le modalità di svolgimento delle diverse attività.

In particolare, l’art. 1 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che la Regione del Veneto disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell’offerta turistica del settore primario, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo.

La  DGR n. 1638 del 22/12/2023 ed i relativi allegati sono il testo di riferimento per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., rientrano nella definizione di attività agrituristica:

a) la somministrazione di pasti e bevande;
b) la somministrazione di spuntini e bevande;
c) l’ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali;
d) l’ospitalità negli agricampeggi.

I principali punti su cui si articola la nuova normativa sono essenzialmente tre.

  1. Nell’ospitalità, in alloggio o all’aperto (agricampeggio), è data la possibilità di arrivare ad un massimo di 45 persone pernottanti per tipologia di ospitalità, che erano 30 nella precedente normativa. Si arriva ad un massimo di 60 persone pernottanti nel caso in cui l’azienda agrituristica abbia entrambe le tipologie: numero che rimane invariato rispetto alla normativa precedente. Tutto questo, comunque, nei limiti del piano agrituristico aziendale, in presenza di fabbricati rurali già esistenti e non più utilizzati per l’attività agricola (ad esempio barchesse) e nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità, vero punto cardine della normativa agrituristica”.
  2. Nella ristorazione e nella preparazione spuntini, rimane ferma la quota del 50% di prodotto interno aziendale, ma si diversifica e si amplia la quota di prodotto agricolo veneto e prodotto agricolo a marchio che è possibile utilizzare nella cucina agrituristica;

La possibilità per gli agriturismi con ristorazione di praticare l’asporto e di offrire la propria cucina anche fuori dall’azienda in occasione di manifestazioni “di pregio”, quantificate e definite nella delibera della giunta regionale”.