Con Circolare n. 5 dello scorso 7 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. 145/2023) relative al welfare aziendale, al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, e alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.
Riguardo al welfare aziendale la Legge di bilancio 2024 stabilisce che, per il periodo di imposta 2024, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro (cd. “fringe benefits”) entro il limite di 1.000 euro o, nel caso in cui il lavoratore abbia figli a carico, entro il limite di 2.000 euro.
Oltre a rinnovare l’estensione del trattamento fiscale agevolato previsto per i benefit anche alle erogazioni in danaro destinate al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, la Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese di affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa, anche qualora il contratto di affitto o il mutuo sia intestato al coniuge o ad altro familiare del dipendente.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma inoltre sul trattamento integrativo (che non concorre alla formazione del reddito) riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo. Si tratta del beneficio inizialmente previsto dl Decreto Lavoro e poi esteso dalla Legge di Bilancio per il primo semestre del corrente anno. Anche nella circolare in commento, continua a non essere specificato se tale previsione possa essere o meno applicata all’agriturismo. A nostro avviso è sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano beneficiare dell’agevolazione, considerata la ratio della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico. Tra l’altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.