Da sempre le cooperative agricole emettono le fatture per conto dei singoli soci che conferiscono i prodotti; è una procedura prevista dall’art. 34, comma 7, del DPR n. 633/72. Con l’introduzione dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019, questo meccanismo ha tuttavia creato molti problemi pratici. Finalmente, con l’interpello pubblicato in data 7/2/2019, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito gli aspetti operativi.

Un problema importante è quello riguardante la numerazione di tali fatture: in precedenza, l’agricoltore poteva apporre il proprio numero sulla copia cartacea, ma questo non è più possibile in presenza di fattura elettronica, che, ricordiamo, è un file in formato xml e pertanto non modificabile. L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che la cooperativa emetterà la fattura utilizzando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es.: 1/Cop___, 2/Cop___, ecc.). In questo modo, le fatture emesse dalla cooperativa saranno numerate progressivamente con riferimento al singolo socio, e restano distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ai suoi clienti, che avranno una numerazione progressiva diversa.

Inoltre, nel predisporre la fattura elettronica, la cooperativa potrà inserire il proprio indirizzo telematico come indirizzo destinatario e così la riceve direttamente dal Sistema di Interscambio. Tuttavia, dovrà anche comunicare al produttore agricolo socio di aver emesso la fattura per suo conto, e trasmettergli un duplicato del file xml o copia in formato pdf, eventualmente con la ricevuta di avvenuta trasmissione pervenuta dal Sistema di Interscambio.