Il Governo ha approvato lo scorso 17 Gennaio 2019 il decreto legge contenente la QUOTA 100, una proposta per anticipare l’età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Il provvedimento è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale e poi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Dunque è suscettibile ancora di modifiche.

Il decreto prevede un’unica combinazione per centrare l’uscita: 62 anni di età e 38 anni di contributi e vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021. Chi raggiungerà i requisiti entro tale data acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell’assegno e resta confermata la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.

Finestre

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1 aprile 2019 (per il settore privato), al 1 agosto 2019 (per il settore pubblico) e all’1 settembre 2019 per il comparto scuola.

Contribuzione Utile

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Si può anche cumulare gratuitamente la contribuzione mista cioè presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

La circolare INPS 11 del 30 gennaio 2019 riprende gli articoli che prevedono la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ed in particolare indica le seguenti casistiche:

  • perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
  • perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
  • perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr.articolo 16);
  • perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).